sicurezza sul lavoro
26 Giugno 2023   •   Redazione

Sicurezza sul lavoro: sviluppi e chiarimenti

«Tramite i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro scopriamo le ultime novità in merito alla sicurezza sul lavoro, con importanti specifiche circa modalità e durata dei corsi RLS.»

Prendendo spunto dalle precisazioni del Ministero del Lavoro, pubblicate in data 12 Giugno 2023 in merito alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Regione Autonoma della Sardegna, parliamo di sicurezza sul lavoro, con focus specifico stretto su modalità e durata dei corsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

A questo proposito giusto partire – appunto – dall’istanza di interpello presentata dalla Regione Sardegna in merito “all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11 (32 ore) e, (…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.

Corsi RLS: modalità e durata

Richiesta di chiarimenti cui il Ministero del Lavoro, tramite la risposta all’interpello pubblicata in data 12 Giugno 2023, ha fornito specifiche senz’altro molto interessanti. Più nello specifico, per ciò che concerne modalità, durata e contenuti del corso RLS, rispettando il limite minimo di 32 ore imposto dal Testo Unico sulla sicurezza, il Ministero ha rimandato a quanto già stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

La Commissione per gli interpelli su salute e sicurezza si è poi soffermata sull’obbligo di frequenza e sull’ammissibilità circa l’assenza del 10 per cento rispetto alla durata minima del corso (32 ore). A questo proposito la Commissione ha richiamato la normativa vigente su salute e sicurezza, sottolineando come il datore di lavoro abbia l’obbligo di assicurare a ogni lavoratore una formazione adeguata. Più nello specifico il riferimento è al Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (dgls n. 81/2008), in cui si specifica che la formazione debba far riferimento a tutti i concetti chiave legati al tema della sicurezza, come i rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione. Partendo da questo presupposto i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno il diritto di ricevere una formazione specifica su salute e sicurezza, con particolare attenzione sugli ambiti in cui esercitano la propria professione. Così facendo sono assicurate loro le competenze necessarie per ciò che concerne controllo e prevenzione dei rischi.

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L’importanza della formazione

Scendendo ancor più nello specifico, relativamente alle modalità di erogazione di questi corsi per la sicurezza, è importante specificare che la formazione dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti deve avvenire entro l’orario di lavoro, senza comportare oneri di natura economica per i lavoratori stessi. Allo stesso modo, a dissipare eventuali dubbi sulla durata minima dei corsi – fissata a 32 ore – c’è l’articolo 37 del TU per la sicurezza, il quale al comma 11 dispone che “La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento”. Per concludere, come sottolineato in precedenza, lo stesso comma 11 prevede che modalità, durata e contenuti dei corsi sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.